Rimborso Oneri di Depurazione


RIMBORSO ONERI DI DEPURAZIONE

Come anticipato nel corso dell’Assemblea dei Soci del 2017, l’Amministrazione di Comunione ha avviato la pratica per richiedere il rimborso degli oneri di depurazione che si ritengono non dovuti per i motivi meglio precisati qui sotto.

Pur essendo esiguo l’ammontare degli oneri pagati da Comunione Pineta, si è deciso di intraprendere questa procedura nell’intento di fare da “apripista” per analoghe inziative che gli utenti del servizio idrico del nostro comprensorio vorranno avviare per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato.

Innanzitutto occorre precisare che, prima di esperire l’azione giudiziale, è necessario inviare una lettera di diffida e messa in mora, ad Amter e ad Orinvest, in quanto società gestori del servizio, oltre che per conoscenza all’ADUC, ovvero all’associazione dei consumatori.

Nel caso l’utenza fosse intestata al condominio, dovrà essere l’Amministrazione Condominiale ad inviare la richiesta di rimborso.

In questo ALLEGATO (1) troverete la lettera che ha inviato Comunione Pineta di Arenzano.

Nel secondo ALLEGATO (2) troverete una bozza di lettera già predisposta se vi vorrete rivolgere ad un avvocato di Vostra fiducia per la tutela dei Vostri diritti.

Nel terzo ALLEGATO (3) troverete un modello “fai da te” che sarà necessario compilare con i Vostri dati anagrafici e fiscali, oltre ad allegare le singole fatture dalle quali si deve evincere la somma pagata ad Orinvest, dal 2015 ad oggi relativa ai soli oneri di depurazione.

Per quanto attiene il diritto in capo ai singoli consumatori di agire GIUDIZIALMENTE, in caso di rifiuto o di silenzio, occorre sottolineare:

  1. Il singolo socio di Comunione Pineta di Arenzano, appare fruitore del servizio di fognatura-depurazione fornito dalla società Am.ter, come si evince dalla voce inserita nelle fatture emesse dalla società Orinvest.
  2. Il singolo socio, in qualità di consumatore o di utente di detto servizio, ha titolo per agire nei confronti di ORINVEST, in quanto  è la società che procede alla riscossione degli oneri legati al servizio di fognatura e depurazione.
  3. Il singolo socio in qualità di consumatore o di utente di detto servizio, ha titolo per agire anche nei confronti di AM.TER., in quanto è la società che esercita la gestione operativa dei segmenti del servizio idrico integrato nell’A.T.O. Centro Est della Città Metropolitana di Genova nel territorio dei Comuni di Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Mele, Rossiglione e Tiglieto, per conto di Iren.
  4. Il singolo socio è legittimato ad agire in modo singolo ed autonomo, avendo la qualità di consumatore e di soggetto leso,
  5. Alternativamente il  socio può agire anche assieme ad altri soci (class action, come indicato dall’art. 140-bis, che sancisce “I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2, nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe”), dal momento che il servizio di depurazione promesso dalla società di gestione Am.ter, non è stato in alcun modo realizzato, non sussistendo, alcun impianto di depurazione, ma un semplice impianto di triturazione che serve la zona di Arenzano e, che permette esclusivamente la separazione degli elementi solidi da quelli liquidi, mediante forze meccaniche.
  6. La natura del canone pagato a titolo di servizio di depurazione, conteggiato all’interno delle fatture per il servizio idrico, ha avuto un’evoluzione nel corso del tempo: la prima giurisprudenza lo considerava appartenente al genus delle entrate tributarie, desumibile dal complesso di elementi sintomatici della normativa legislativa. In particolare viene osservato che la prestazione, seppur connessa ad una controprestazione, viene effettuata dal soggetto pubblico e che il cittadino si trova, in concreto, nell’impossibilità di poter rinunciare a domandare il servizio di cui si tratta, in ordine al quale si configura una sostanziale obbligatorietà della domanda. In merito è intervenuto l’art. 13 e 15 della L. n. 36/1994, che stabiliva che la somma di denaro che l’utente doveva corrispondere all’ente gestore del servizio e riscossore dello stesso, aveva natura di corrispettivo privatistico dovuto a fronte di un servizio erogato e non più natura di tributo, che aveva antecedentemente all’entrata in vigore della suddetta normativa.

Pertanto, si ammette la natura giuridica di corrispettivo privatistico per le somme maturate successivamente al 3 ottobre 2000 (Cass., SS.UU., n. 6418 del 25 marzo 2005.

  1. I Comuni e le Province di ciascun Ambito territoriale procedono a determinare, su base convenzionale, le forme e le modalità di gestione del servizio idrico integrato. Stante la vigenza del servizio idrico integrato, il legislatore ha disposto il versamento, da parte degli utenti, di una tariffa, di cui una quota parte è rivolta alla remunerazione del servizio idrico ed altra quota parte è rivolta alla remunerazione del servizio di fognatura e depurazione, tuttavia, la L. n. 36/1994 è stata abrogata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

Pertanto, ai sensi del d.lgs. 152/2006, un impianto di depurazione delle acque reflue è costituito da una serie di trattamenti volti alla rimozione degli inquinanti presenti nelle acque di scarico di qualsiasi origine (scarichi domestici, scarichi industriali di vario genere, scarichi di provenienza agricola), distinguendo tra le seguenti tipologie di trattamento:

  1. nessun tipo di depurazione;
  2. trattamento di primo livello: trattasi di trattamenti meccanici, basati sulla separazione e rimozione grazie a elementi meccanici o forze meccaniche (ad esempio: griglie, sedimentazione);
  3. trattamento di secondo livello: trattasi di trattamenti biologici, nei quali certi inquinanti vengono rimossi grazie all’azione di microrganismi (principalmente batteri). Eventualmente, quale ulteriore azione depurativa, possono esserci trattamenti chimici o chimico-fisici, basati sulla rimozione degli inquinanti grazie a reazioni chimiche (ossidazione, neutralizzazione) eventualmente associate a fenomeni fisici (adsorbimento, flocculazione, strippaggio, etc.).

Nel caso di specie, come illustrato nelle premesse, solo a far data dal 2015 si è finalmente registrato l’allaccio di parte della rete fognaria di Comunione Pineta di Arenzano alla pubblica fognatura e da questa data, le fatture emesse dalla società Orinvest, iniziano a recare la dicitura specifica relativa al servizio di depurazione nonostante il fatto che l’attività posta in essere dal trituratore sito al porto di Arenzano, non possa in alcun modo essere ricondotta ad un servizio di depurazione.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordialmente.

                    avv. Mauro Rotunno

                           Presidente

      COMUNIONE PINETA DI ARENZANO