Procedure Amministrative


Anagrafica immobili

Ai sensi del Regolamento di Comunione ogni Socio deve comunicare all’Ufficio:

  • variazioni anagrafiche (indirizzo di residenza e/o recapito, mail, cellulare, ecc.)
  • variazioni di proprietà (trasmettendo certificato di avvenuto rogito a seguito della vendita)
  • nominativo di eventuale conduttore (inquilino-ospiti-lavoratori) della sua proprietà con relativi dati anagrafici

Compravendita Immobile: “In caso di trasferimento parziale o totale di proprietà o di trasferimento di diritti reali o personali di godimento, il socio deve includere nell’atto di trasferimento, con obbligo di trascrizione, l’obbligo per il subentrante di partecipare alla Comunione, con contestuale accettazione del presente regolamento. Il socio cedente deve altresì comunicare alla Comunione, entro 60 giorni dalla data del trasferimento, le generalità e la residenza anagrafica dell’acquirente e gli estremi dell’atto di trasferimento. In caso di omissione anche di uno dei suddetti adempimenti, il cedente, in solido con il subentrante, rimarrà responsabile degli oneri e gravami della gestione inerenti la proprietà ceduta” (art. 12 Regolamento)

Modifiche gli immobili: “ogni socio è tenuto a notificare alla Comunione ogni eventuale variazione della cubatura posseduta per modifiche o nuove realizzazioni, con lettera raccomandata entro il termine perentorio di giorni 90 dall’avvenuta attuazione.” (art. 61 regolamento)

Affitto immobile: “II socio deve comunicare alla Comunione, entro 60 giorni, il nominativo del conduttore delle sue proprietà immobiliari e le proprietà locate” (art. 11 Regolamento). Tale comunicazione può avvenire tramite email comunicando i dati del conduttore/affittuario.

 

Cantieri e lavori privati

Il regolamento di attuazione prevede:

Art.9. L’uso di macchinari e utensili da lavoro e da giardinaggio dovrà essere limitato ai seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00; il sabato dalle ore 9,00
alle ore 12,30.
Gli artt. 8 e 9 non si applicano all’interno di cantieri edili e di attività commerciali o sportive per i quali
valgono le norme vigenti, con particolare riferimento al Regolamento Acustico Comunale di Arenzano (cliccare qui per scaricarlo)

Art.10. In caso di intervento agli immobili per manutenzione straordinaria, ristrutturazione o di nuove costruzioni, il Committente è obbligato a presentare all’Amministrazione della Comunione la documentazione autorizzativa ottenuta dal Comune di Arenzano e ad indicare l’impresa esecutrice dei lavori onde poter ottenere i permessi di accesso all’interno del Comprensorio.

Art.33. Si raccomanda ai Soci di far rispettare tassativamente gli orari di accesso / uscita alle imprese che eseguono lavori per loro conto (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00; il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30).

 

Nei seguenti moduli sono indicate le procedure da seguire e le informazioni da fornire all’amministrazione in caso di esecuzione di lavori presso le proprietà dei Soci che prevedono la necessità di accesso al comprensorio di automezzi appartenenti alle imprese esecutrici e/o che comportino interferenze in qualsiasi entità e natura con le aree e/o impianti di competenza di Comunione.